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Statuto canottieri "La Folaga"

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Statuto canottieri "La Folaga" Empty Statuto canottieri "La Folaga"

Messaggio  Luca Lun Apr 23, 2012 12:06 pm

ASSOCIAZIONE CANOTTIERI “LA FOLAGA”
46022 FELONICA (MN)

N.10.922 di Repertorio del Notaio Dr.Angelo Codifava fascicolo n. 4586




ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana
L’anno millenovecentosettantuno, il giorno 19 diciannove del mese dì settembre, alle ore dodici in Sermide, nel mio studio posto in Via Fratelli Bandiera civico numero 1 avanti a me Dr.Angelo Codifava, Notaio in Sermide ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di Mantova, sono personalmente comparsi i signori:

ORSATTI ANTONIO, muratore, nato a Felonica il 25.08.1935 venticinque agosto millenovecentotrentacinque;

GHIRLINGHELLI GIULIO, impiegato, nato a Sermide il 28.11.1939 ventotto novembre millenovecentotrentanove,

CUOGHI EGISTO, idraulico, nato a Felonica il 14.09.I932 quattordici settembre millenovecentotrentadue;

PULGA CLAUDIO, muratore, nate a Felonica il 07.05.1933 sette giugno millenovecentotrentatre;

PARMEGGIANI ELVIO, invalido, nato a Felonica il 24.4.1913 ventiquattro aprile millenovecentotredici;

MALAGO’ VIRGILIO, meatore, nato a Felonica il 31.1.1926 trentuno gennaio millenovecentoventisei;

ORSATTI ALDO, muratore, nato a Felonica il 30.1.1931 trenta gennaio millenovecentotrentuno;

PULGA REMO ANTONIO, muratore, nato a Felonica il 26.5.1936 ventisei maggio millenovecentotrentasei;

POLTRONIERI ITALO GERMANO, muratore, nato a Sermide il 08.04.I932 otto aprile millenovecentotrentadue;

PIGOZZI LINO, manovale, nato a Bondeno il 22.3.1931 ventidue marzo millenovecentotrentuno;

MAESTRI VITTORINO, geometra, nato a Felonica il 23.6.1937 ventitre giugno millenovecentotrentasette;

residenti il secondo a Sermide, l’ultimo a Bolzano, via Rovigo n. 50 int. 5 e gli altri a Felonica.
Comparenti, cittadini, italiani, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, i quali avendo i requisiti di legge rinunciano di. Comune accordo e, col mio consenso alla assistenza dei testimoni e mi fanno richiesta di ricevere il presente atto in forza del quale stipulano e convengono quanto appresso:

1) I predetti costituiscono, come dichiarano di voler costituire, una Associazione denominata “CANOTTIERI FELONICA CLUB LA FOLAGA” con sede in Felonica per ora in via Garibaldi 181.

2) L’Associazione ha lo scopo di promuovere la valorizzazione turistico sportiva del fiume
Po nella zona di Felonica e di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica degli sports
del canottaggio, dei nuoto e nautici in genere, partecipando anche a manifestazioni e
competizioni di tali sports.

3) L’Associazione Canottieri Felonica Club La FOLAGA è regolata dalle norme legislative e ministeriali in materia, nonché da quelle del presente atto costitutivo, del quale fa parte integrante e sostanziale lo statuto, costituito da ventidue articoli, che si allega sotto la lettera A° e che i comparenti dichiarano di accettare e conoscere, per cui si dispensano dal darne lettura.
I medesimi sottoscrivono l’allegato statuto con me Notaio.

4) I comparenti assumono tutti la qualifica di soci ordinari e si obbligano di versare ciascuno la quota di Lire 10.000=diecimila.
E pertanto il fondo comune iniziale è di Lire 110.000=centodiecimila.

5) Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di cinque membri.
A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori:
ORSATTI ANTONIO, PARMEGGIANI ELVIO, GHIRLINGHELLI GIULIO, CUOGHI EGISTO e PULGA CLAUDIO, i quali dichiarano di accettare e seduta stante eleggono Presidente il Signor ORSATTI ANTONIO, Vice Presidente. il Signor PARMEGGIANI ELVIO e Segretario il Signor GHIRLINGELLI GIULIO.
I medesimi esprimono la loro accettazione.

6) A revisori dei. conti vengono nominati i signori: MALAGO’ VIRGILIO, PULGA CLAUDIO e ORSATTI ALDO.

7) All’associazione possono far parte altre persone, senza limitazione di numero, purché ne facciano domanda al Consiglio e si obblighino di osservare le norme statutarie.
La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell’associazione durante il primo anno viene determinata in Lire 10.000=(lire diecimila).

8) Il Presidente del Consiglio é autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità sportive competenti e quelle intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra i Consiglio è facoltizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

9) Le spese e tasse di quest’atto e conseguenti sono a carico dell’Associazione.
Per le firme marginali del presente atto e del suo allegato vengono delegati i signori Maestri Vittorino, Orsatti Antonio e Ghirlinghelli Giulio.


Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione su sei pagine, questa compresa, di due fogli in competente bollo e da me letto ai comparenti, che lo approvano e meco sottoscrivono perché conforme alla loro volontà.
F.ti Orsatti Antonio — Ghirlinghelli Giulio — Cuoghi Egisto — Claudio Pulga. —Parmeggiani Elvio — Malago’ Virgi1io — Orsatti Aldo — Poltronieri Italo Germano — Pigozzi Lino - Vittorino Maestri — Antonio Remo Pulga anzi Remo Antonio Pulga —Dr.Angelo Codifava Notaio.

ALLEGATO A) al N. 10.922/4586 di Rep.


STATUTO DENOMINAZIONE—SEDE—SCOPO

Art.1
E’ costituita, l‘associazione ‘CANOTTIERI FELONICA CLUB — LA ‘FOLAGA’

Art.2
L’associazione ha sede in Felonica (Mantova).

Art. 3
L’associazione ha lo scopo di promuovere la valorizzazione turistico-sportiva del fiume Po nella zona di Felonica e di contribuire alla. diffusione, conoscenza e pratica degli sports del canottaggio, del nuoto e nautici in genere, partecipando anche a manifestazioni e competizioni di tali sports.
L’associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro, essa potrà affiliarsi alle Federazioni Sportive.


PATRIMONIO ED ESERClZ1 SOCIALI

Art. 4
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti, con le eccedenze del bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate della associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dalle attività di gestione e dagli utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da eventuali contributi concessi da enti o persone;
d) da ogni altro provento a qualsiasi titolo pervenuto.

Art. 5
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.


SOCI

Art. 6
Sono soci i cittadini italiani e stranieri, interessati o simpatizzanti verso l’attività svolta dall’associazione, che previa domanda scritta indirizzata al Presidente, verranno ammessi dal Consiglio di amministrazione a suo giudizio insindacabile, e verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.
In deroga, i soci iscritti durante l’anno 1971 (millenovecentosettantuno) sono impegnati a non recedere dall’associazione per il successivo biennio.

Art.7
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle attrezzature, dell’organizzazione sportiva e ricreativa e dei servizi apprestati dalla associazione.
I soci sono obbligati ad osservare le norme statutarie e regolamentari, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, nonché le regole del buon costume e dell’onore sportivo, e sono altresì tenuti ad evitare comportamenti comunque contrari alla conservazione dei beni e dei servizi dell’associazione ed al rispetto degli altri soci.
Ai soci che trasgrediscono a tali obblighi potranno essere irrogate le sanzioni disciplinari della censura o della sospensione. La censura è applicata dal Consiglio; la sospensione è deliberata dall’assemblea. Nei casi di particolare gravità l’assemblea potrà decidere l’esclusione del socio.

Art.8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione, e per morosità. L’esclusione verrà deliberata dall’assemblea dei soci per indegnità o per altri gravi motivi, la morosità verrà dichiarata dal Consiglio. Chi per qualsiasi causa. cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto anche in ordine al patrimonio sociale.

Art.9
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio quando ne ravviai la necessità e comunque almeno una volta l’anno, entro il mese di marzo, mediante comunicazione scritta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell’Art.20 C.C., o quando ne sia fatta domanda scritta al Consiglio da parte del collegio dei Revisori dei conti. L’assemblea deve essere convocata in Felonica, anche fuori della sede sociale.

Art. 10
L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di. amministrazione e il collegio dei Revisori, sulle modifiche dello statuto e su tutto quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art.11
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, che per l’approvazione di bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità. di consiglieri.

Art. 12
L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina un proprio presidente.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario e , se ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. Della riunione dell’assemblea si redige un processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 13
Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Esso deliberano a maggioranza di voti.
Per le modificazioni dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I Consiglieri non hanno voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle concernenti la loro responsabilità.


AMMINISTRAZIONE

Art.14
L’associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di cinque membri eletti dalla assemblea dei soci per la durata di cinque anni. I consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, che dovrà essere convalidata dalla prima assemblea successiva.

Art. 15
Il Consiglio nomina tra i propri componenti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.
Il Segretario esercita anche le funzioni di tesoriere. Ai membri del Consiglio non è dovuto alcun compenso.

Art.16
Il Consiglio si riunisce, previa avviso a domicilio consegnato ai suoi componenti almeno cinque giorni prima, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed alle quote speciali . Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario o, in caso di assenza di quest’ultimo, da. chi ne faccia le veci.

Art.17
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della associazione, la cui osservanza é obbligatoria per tutti i soci.

Art. 18
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo approvazione da parte di questo alla prima riunione


COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19
La gestione dell’associazione è controllata da un. collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti annualmente dalla assemblea dei soci . Essi sono rieleggibili e sostituibili in caso di decesso o dimissioni; ai Revisori non spetta alcun compenso. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza di valori di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente,ad atti di ispezione e di controllo.


SCIOGLIMENTO

Art.20
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dalla assemblea, con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati; essa provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.


VARIE

Art.21
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza.esclusiva di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.
L’associazione potrà in ogni caso adire le vie legali in caso di controversia amministrativa nei riguardi di soci morosi.

Art. 22
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

F.ti Orsatti Antonto , Ghirlinghelli Giulio , Cuoghi Egisto, Claudio Pulga, Parmeggiani Elvio, Malago’ Virgilio. Orestti Aldo . Poltronieri Italo Germano , Pigozzi Lino, Vittorino Maestri, Antonio Remo Pulga anzi Remo Antonio Pulga
Dr. Angelo Codifava —Notaio
Copia Conforme all‘originale.
Sermide 01.10.1971.




DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI TEUTASI IL 31.01.1986

INTEGRAZIONE DELLO STATUTO PER CIO’ CHE RIGUARDA LE NORME PER IL
TESSERAMENTO, LE NUOVE ISCRIZIONI ECC.


1) Si stabilisce che ad ogni assemblea annuale, il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE proponga il termine ultimo per ricevere le nuove iscrizioni o i rinnovi delle tessere;

2) Vengono denominati SOCI ORDINARI coloro che risultano iscritti durante l’anno 1985 (vedi elenco Soci) e che negli anni seguenti rinnovano ininterrottamente la tessera entro il termine stabilito anno per anno dal Consiglio d’Arnm.ne.

3) In caso contrario il Socio Ordinario perde la suddetta qualifica e se intende successi¬vamente iscriversi rientrerà a titolo di SOCIO SOSTENITORE.

4) Allo scopo di allargare la partecipazione alla vita della Canottieri, viene disposta l’apertura delle iscrizioni a nuovi soci che verranno definiti “SOSTENITORI”, i quali avranno diritto di voto nelle assemblee dopo 3 ANNI di iscrizioni continuate e sono esclusi per 10 ANNI dal patrimonio sociale oltre che per tale periodo dal dirit¬to di usufruire del posto barca qualora non ne fossero disponibili.

5) Al termine dei 10 anni di iscrizione continuativa il SOCIO SOSTENITORE assumerà la qualifica ai SOCIO ORDINARIO.

6) Riguardo al termine entro il quale rinnovare le tessere sociali, il Consiglio d’Amm.ne potrà a suo giudizio inviare una cartolina di sollecito per quei Soci che a quindici giorni dalla chiusura delle iscrizioni non vi avranno ancora provveduto.
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